Art. 2
In vigore dal 30 ott 2007
Con il presente atto si pone fine alle procedure antidumping relative alle importazioni di cavi e di funi di ferro o d’acciaio, compresi i cavi chiusi (locked-coil ropes), ma esclusi i cavi e le funi d’acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, con o senza accessori, appartenenti ai codici NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 originarie della Thailandia e della Turchia. Le misure antidumping imposte a questi paesi dal regolamento (CE) n. 1601/2001 sono abrogate.
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