Art. 1

Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti

In vigore dal 29 ott 2007
Il regolamento (CE) n. 318/2007 è modificato come segue: 1) all’articolo 4 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «Gli stabilimenti di allevamento riconosciuti devono soddisfare le seguenti condizioni:»; 2) l’articolo 5 è modificato come segue: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Sono autorizzate unicamente importazioni di volatili che soddisfano le seguenti condizioni:»; b) dopo la lettera b), è inserita la lettera seguente: «b bis) i volatili provengono da stabilimenti di allevamento riconosciuti conformi alle condizioni di cui all’articolo 4;» 3) l’articolo 13 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 13 Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti 1.   Se durante la quarantena in un impianto di quarantena riconosciuto si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure: a) l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale l’impianto di quarantena riconosciuto; b) dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi; c) è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso l’impianto di quarantena riconosciuto fino a quando non sia stato escluso il sospetto. 2.   Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell’impianto di quarantena riconosciuto in questione, di cui al paragrafo 1, si adottano le seguenti misure: a) tutti i volatili e i volatili sentinella nell’impianto di quarantena riconosciuto sono abbattuti e distrutti; b) l’impianto di quarantena riconosciuto è pulito e disinfettato; c) nessun volatile è introdotto nell’impianto di quarantena riconosciuto prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione. 3.   Se durante la quarantena in una stazione di quarantena riconosciuta si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella di un’unità della stazione di quarantena siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure: a) l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale la stazione di quarantena riconosciuta; b) dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi; c) è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso la stazione di quarantena riconosciuta fino a quando non sia stato escluso il sospetto. 4.   Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione, di cui al paragrafo 3, si adottano le seguenti misure: a) tutti i volatili e i volatili sentinella nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione sono abbattuti e distrutti; b) l’unità coinvolta è pulita e disinfettata; c) vengono prelevati i seguenti campioni: i) nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; oppure ii) nel caso in cui non vengano utilizzati volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami virologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, punto 2, dai volatili delle altre unità della stazione di quarantena nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dalla conclusione delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; d) nessun volatile lascia la stazione di quarantena riconosciuta finché non sia stato confermato che il campionamento di cui alla lettera c) ha dato esito negativo. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati a norma del presente articolo.»; 4) all’articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Se durante la quarantena uno o più volatili e/o volatili sentinella risultano infettati da un virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) o della malattia di Newcastle, l’autorità competente può, in base a una valutazione di rischio, concedere deroghe rispetto agli interventi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 13, paragrafo 4, lettera a) purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia (“la deroga”).»; 5) l’allegato V è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
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Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti (Art. 1 Regolamento (UE) 2007/1278) — Testo vigente | Portale Normativo