Art. 1
Controllo dei livelli di riferimento
In vigore dal 29 ott 2007
Il regolamento (CE) n. 1438/2003 è modificato come segue:
1)
l' è modificato come segue:
a)
il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
“GTa1” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Per i nuovi Stati membri “GTa1
” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006
”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra la data di adesione e il 31 dicembre 2006;»
b)
il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3.
“GTa2” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2007 e la data alla quale è calcolata la GTt. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;»
c)
il punto 11 è sostituito dal seguente:
«11.
“Nuovo Stato membro”: è uno Stato membro che ha aderito alla Comunità successivamente al 1o gennaio 2003;»
d)
è aggiunto il seguente punto 12:
«12.
“kWr” ovvero “la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza”: è la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (*1).
(*1)
GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.»;"
2)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Controllo dei livelli di riferimento
1. Per ogni Stato membro, esclusi i nuovi Stati membri, il livello di riferimento della stazza in una qualsiasi data successiva al 1o gennaio 2003 [R(GT)t] è pari al livello di riferimento fissato per tale Stato membro nell'allegato I al 1o gennaio 2003 [R(GT)03], adeguato nel seguente modo:
a)
detraendo
i)
il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GTa1);
ii)
il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);
b)
e aggiungendo gli incrementi complessivi della stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS).
Tali livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula:
R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS
Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta secondo le condizioni stabilite dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, i livelli di riferimento di cui al secondo comma sono ridotti del 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT100), secondo la seguente formula:
R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS
2. Per ogni Stato membro, esclusi i nuovi Stati membri, il livello di riferimento della potenza in una qualsiasi data successiva al 1o gennaio 2003 [R(kW)t] è pari al livello di riferimento fissato per tale Stato membro nell'allegato I al 1o gennaio 2003 [R(kW)03], adeguato detraendo la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 [kWa] nonché il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza [kWr].
Tali livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula:
R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr
Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta secondo le condizioni stabilite dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, i livelli di riferimento di cui al secondo comma sono ridotti del 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW100), secondo la seguente formula:
R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100
»
3)
l'articolo 5 è soppresso;
4)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Capacità di pesca della flotta al 1o gennaio 2003
Eccetto per i nuovi Stati membri, ai fini dell'articolo 7 la capacità di pesca in termini di stazza (GT03) e di potenza (kW03) al 1o gennaio 2003 è determinata tenendo conto, conformemente all'allegato II, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, conformemente alla legislazione allora in vigore, e in particolare conformemente al regime nazionale di entrata/uscita notificato alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE (*2), e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa.
(*2)
GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27.»;"
5)
l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 6 bis
Capacità di pesca della flotta dei nuovi Stati membri alla data di adesione
Ai fini dell'articolo 7 bis, per i nuovi Stati membri la capacità di pesca in termini di stazza (GTacc) e di potenza (kWacc) alla data di adesione è determinata tenendo conto, conformemente all'allegato III, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato nei cinque anni precedenti la data di adesione e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa.»;
6)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Controllo delle entrate e delle uscite
1. Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro, ad esclusione dei nuovi Stati membri, provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GTt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca al 1o gennaio 2003 (GT03), adeguata nel seguente modo:
a)
detraendo
i)
il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GTa1);
ii)
il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);
iii)
il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT100);
b)
e aggiungendo
i)
gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS);
ii)
il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)].
Ogni Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula:
GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT).
2. Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro, ad esclusione dei nuovi Stati membri, provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kWt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca al 1o gennaio 2003 (kW03), adeguata detraendo:
a)
la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 (kWa);
b)
il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kWr);
c)
il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW100).
Ogni Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula:
kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100
»;
7)
l'articolo 7 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 7 bis
Controllo delle entrate e delle uscite nei nuovi Stati membri
1. Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo Stato membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GTt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca alla data di adesione (GTacc), adeguata nel seguente modo:
a)
detraendo
i)
per i nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004, il 98,5 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra tale data e il 31 dicembre 2006 (GTa1);
ii)
per ogni nuovo Stato membro, il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);
iii)
per ogni nuovo Stato membro, il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (GT100);
b)
e aggiungendo
i)
gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS);
ii)
il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)].
Ogni nuovo Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula:
GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT).
2. Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo Stato membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kWt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca alla data di adesione (kWacc), adeguata detraendo:
a)
la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici alla data di adesione o successivamente a tale data (kWa);
b)
il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kWr);
c)
il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (kW100).
Ogni nuovo Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula:
kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100
»;
8)
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
9)
l'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
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