Art. 2
In vigore dal 29 ott 2007
Nella tabella di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, l’importo relativo alle Azzorre e a Madera per l’esercizio 2008 è sostituito da «86,98».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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