Art. 1
Modifiche ai programmi
In vigore dal 29 ott 2007
Il regolamento (CE) n. 1914/2006 è modificato come segue.
1)
L’articolo 4 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è modificato come segue:
i)
al terzo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le autorità competenti procedono al pagamento dell’aiuto entro sessanta giorni dalla data di presentazione del certificato di aiuto utilizzato, tranne nei seguenti casi:»;
ii)
è aggiunto il seguente comma:
«I pagamenti sono effettuati nell’arco dell’anno.»;
b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il certificato di aiuto è compilato sulla base del modello di titolo d’importazione riprodotto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili l’articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.»;
2)
L’articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
Modifiche ai programmi
1. Le modifiche dei programmi approvati a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate fornendo in particolare le seguenti informazioni:
a)
i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma generale;
b)
gli effetti della modifica previsti;
c)
le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.
Tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali la Grecia presenta le domande di modifica del programma non più di una volta per anno civile e per programma entro il 30 settembre di ogni anno.
Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, la Grecia applica le modifiche richieste a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state comunicate.
Le modifiche possono essere applicate prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata alla Grecia entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa comunitaria.
Se la modifica comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa la Grecia e la modifica stessa non si applica fino a quando la Commissione riceve una modifica che possa essere dichiarata conforme.
2. In deroga al paragrafo 1, per le modifiche che seguono la Commissione valuta le proposte della Grecia e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006:
a)
l’inserimento nel programma generale di nuove misure o nuovi regimi di aiuto; e
b)
l’aumento del livello unitario di sostegno già approvato, per ogni misura o regime di aiuto esistenti, di oltre il 50 % dell’importo applicabile al momento in cui è stata presentata la domanda di modifica.
3. La Grecia è autorizzata a procedere alle modifiche seguenti, preventivamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1:
a)
per quanto riguarda il bilancio preventivo di approvvigionamento, le modifiche delle quantità di prodotti che rientrano nel regime di approvvigionamento e di conseguenza l’importo globale dell’aiuto assegnato a favore di ciascuna gamma di prodotti; e
b)
nel caso del sostegno a favore della produzione locale, adattamenti non superiori al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura.
Tali modifiche non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse possono essere attuate non più di una volta all’anno, salvo in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, o in caso di modifica dei quantitativi dei prodotti che rientrano nei regimi di approvvigionamento o di modifica della nomenclatura statistica e dei codici della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*1).
(*1)
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.»
"
3)
All’articolo 35, secondo comma, è aggiunta la seguente frase:
«I pagamenti destinati a finanziare studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e misure di assistenza tecnica sono effettuati nell’arco dell’anno.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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