Art. 1
In vigore dal 26 ott 2007
1. Dal 29 ottobre 2007 possono essere presentate domande di aiuto all’ammasso privato a norma del regolamento (CEE) n. 3444/90. L’elenco dei prodotti ammessi a beneficiare dell’aiuto e i relativi importi sono fissati nell’allegato.
2. Se la Commissione proroga o riduce la durata dell’ammasso, l’importo dell’aiuto è adeguato di conseguenza. I supplementi e le detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell’allegato, nelle colonne 6 e 7.
Storico versioni
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