Art. 1

In vigore dal 26 ott 2007
1.   Dal 29 ottobre 2007 possono essere presentate domande di aiuto all’ammasso privato a norma del regolamento (CEE) n. 3444/90. L’elenco dei prodotti ammessi a beneficiare dell’aiuto e i relativi importi sono fissati nell’allegato. 2.   Se la Commissione proroga o riduce la durata dell’ammasso, l’importo dell’aiuto è adeguato di conseguenza. I supplementi e le detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell’allegato, nelle colonne 6 e 7.
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