Art. 1
Domanda di aiuto alla ristrutturazione da parte dei coltivatori
In vigore dal 26 ott 2007
Il regolamento (CE) n. 968/2006 è modificato come segue:
1)
all’, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Ai fini del presente regolamento s’intende per:
i)
“domanda”: la domanda presentata da un’impresa produttrice di zucchero, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006;
ii)
“domanda del coltivatore”: la domanda presentata da un coltivatore di barbabietola da zucchero o canna da zucchero, a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006.»;
2)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le consultazioni si svolgono in almeno due riunioni e durano per un massimo di 20 giorni dalla data in cui l’impresa ha notificato la convocazione alle parti interessate, salvo se viene raggiunto un accordo prima di tale termine.
In deroga al primo comma, per le domande di aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 320/2006, le consultazioni durano per un massimo di 10 giorni e si svolgono in almeno una riunione.»;
3)
l’articolo 6 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Al più tardi entro i venti giorni successivi al ricevimento della copia della convocazione delle consultazioni di cui all’, paragrafo 3, lo Stato membro informa le parti interessate dal piano di ristrutturazione della propria decisione in merito:»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al paragrafo 1, se entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 l’autorità competente non ha ricevuto alcuna domanda ammissibile da parte di un’impresa, ma ha ricevuto domande ammissibili di coltivatori, lo Stato membro informa le parti della propria decisione riguardo a ciascuna impresa interessata entro il 15 febbraio 2008. In tal caso, gli Stati membri fissano come campagna di commercializzazione 2007/2008 il periodo di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006.»;
4)
all’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Il piano sociale di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006 è presentato entro il 31 gennaio 2008. Il piano sociale indica l’incidenza che ha sulla manodopera la riduzione della quota risultante dalle domande dei coltivatori, nonché le azioni e le misure previste a favore della manodopera, specificandone i costi.»;
5)
è inserito il seguente articolo 7 bis:
«Articolo 7 bis
Domanda di aiuto alla ristrutturazione da parte dei coltivatori
1. La domanda del coltivatore contiene almeno i seguenti elementi:
a)
il nome e l’indirizzo del richiedente;
b)
il nome e l’indirizzo dell’impresa interessata dalla domanda;
c)
la quantità di zucchero bianco e/o il volume di barbabietole/canna e/o gli ettari per i quali il coltivatore vanta diritti di fornitura nei confronti dell’impresa di cui alla lettera b) nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008 per la produzione di zucchero di quota;
d)
il quantitativo corrispondente ai diritti di fornitura cui è tenuto a rinunciare;
e)
se del caso, un documento che comprovi l’esistenza dei diritti di fornitura per la campagna di commercializzazione 2007/2008 di cui alla lettera c);
f)
una dichiarazione del coltivatore in cui quest’ultimo attesta di aver preso atto delle condizioni relative al regime di aiuto;
g)
una dichiarazione del coltivatore in cui quest’ultimo attesta di non aver trasferito a terzi i propri diritti di fornitura di cui alla lettera d);
h)
la firma del richiedente.
2. Ogni domanda di aiuto alla ristrutturazione presentata dal coltivatore si riferisce ad un unico prodotto (barbabietola/canna) e a una singola impresa. Nel caso in cui il coltivatore vanti diritti di fornitura per più di un prodotto e/o nei confronti di più di un’impresa, può presentare una domanda per prodotto e/o impresa.
3. Una volta presentata, la domanda del coltivatore non può essere ritirata, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, paragrafo 5.»;
6)
all’articolo 8, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«Entro i due giorni lavorativi successivi all’emissione della ricevuta, l’autorità competente dello Stato membro ne informa i servizi della Commissione mediante il modulo riportato nell’allegato I. Se del caso, sono utilizzati moduli distinti per ciascun prodotto e per ciascuna campagna di commercializzazione.»;
7)
è inserito il seguente articolo 8 bis:
«Articolo 8 bis
Ricevimento della domanda di aiuto alla ristrutturazione presentata dal coltivatore
1. La domanda del coltivatore è presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’impresa interessata, o all’indirizzo indicato nell’allegato II per lo Stato membro pertinente o, se del caso, ad ogni altro indirizzo o tramite ogni altro mezzo di trasmissione comunicato dall’autorità dello Stato membro interessato competente al riguardo. Ogni domanda del coltivatore è inviata ad un solo indirizzo e contiene gli elementi di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 1.
Qualora un coltivatore presenti più di una domanda per lo stesso prodotto e la stessa impresa, o la stessa domanda a più di un indirizzo, la o le domande presentate non sono ammissibili.
2. Le domande dei coltivatori devono pervenire all’autorità competente tra le ore 0.00 del 30 ottobre 2007 e le ore 24.00 del 30 novembre 2007. L’ora di riferimento è quella del luogo di destinazione. Le domande pervenute prima del 30 ottobre 2007 o dopo il 30 novembre 2007 non sono prese in considerazione.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri calcolano in via provvisoria il quantitativo della quota interessata dalle domande dei coltivatori. I dati relativi alle domande dei coltivatori, in particolare l’identità dei richiedenti, non sono divulgati a terzi.
Le comunicazioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 contengono tutti i quantitativi corrispondenti ai diritti di fornitura oggetto di rinuncia e per i quali sono state presentate delle domande.»;
8)
l’articolo 9 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se la domanda viene accolta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro i due giorni lavorativi successivi alla decisione, mediante il modulo riportato nell’allegato I.»;
b)
sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«6. L’autorità competente, se non ha ricevuto da un’impresa alcuna domanda ammissibile entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, esamina le domande dei coltivatori riguardanti detta impresa verificando i seguenti aspetti:
a)
esistenza di diritti di fornitura nei confronti dell’impresa in questione nel 2007/2008;
b)
volume richiesto in equivalente di zucchero bianco, in base ai diritti di fornitura o, se si fa riferimento al volume di barbabietole o agli ettari, utilizzando il coefficiente di conversione applicabile in base all’accordo concluso dal settore, oppure, in assenza di tale coefficiente, utilizzando un coefficiente fissato dall’autorità competente dello Stato membro dopo aver consultato i rappresentanti dell’impresa e i coltivatori interessati.
L’autorità competente dello Stato membro informa la Commissione almeno 10 giorni lavorativi prima del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 della quantità totale della quota che deve essere ridotta tenuto conto delle domande ammissibili presentate dai coltivatori per ciascuna delle imprese interessate, utilizzando il modulo riportato nell’allegato I del presente regolamento.
7. L’autorità competente dello Stato membro decide sull’ammissibilità del piano sociale che l’impresa è tenuta a presentare, informando l’impresa e la Commissione della propria decisione almeno 10 giorni lavorativi prima del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.»;
9)
l’articolo 10 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:
«Tuttavia, qualora le domande presentate dai coltivatori riguardino un’impresa che non ha essa stessa presentato una domanda ammissibile entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, il momento della presentazione di cui al primo comma del presente paragrafo è il momento di presentazione dell’ultima domanda presentata da un coltivatore e concernente la quota di detta impresa.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione valuta le risorse finanziarie disponibili a titolo del fondo di ristrutturazione:
a)
per tutte le domande riguardanti la campagna di commercializzazione successiva ricevute entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento e ritenute ammissibili dall’autorità competente dello Stato membro, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti;
b)
per tutte le domande presentate da coltivatori, concernenti imprese che non hanno presentato una domanda ammissibile per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e pervenute entro il termine di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2, del suddetto regolamento, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti, fino a concorrenza del 10 % di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 4, del suddetto regolamento.»;
c)
sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«5. Nel caso in cui siano presentate contemporaneamente più domande ammissibili da parte di coltivatori e qualora i quantitativi delle consegne che devono cessare a titolo di tali domande superino uno dei limiti del 10 % di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, lo Stato membro informa i richiedenti interessati che alle rispettive domande sarà applicato un coefficiente di riduzione proporzionale. In deroga all’articolo 7 bis, paragrafo 3, i richiedenti hanno in questo caso la facoltà di ritirare le loro domande per iscritto entro 5 giorni lavorativi. Il coefficiente da applicare alle restanti domande è in tal caso corretto di conseguenza.
6. Entro il termine di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, l’autorità competente dello Stato membro:
a)
notifica ai coltivatori la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione;
b)
fornisce alle imprese interessate l’elenco dei coltivatori interessati, indicando per ciascuno il quantitativo corrispondente ai diritti di fornitura cui essi hanno rinunciato;
c)
notifica all’impresa interessata la quantità della quota così ridotta.
7. La quantità totale della quota ridotta per ciascuna impresa a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006 è comunicata alla Commissione.»;
10)
è inserito il seguente articolo 11 bis:
«Articolo 11 bis
Situazione speciale per quanto riguarda le domande supplementari di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione
1. Se, per uno zuccherificio al quale è stato concesso un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 320/2006 dietro presentazione di una domanda a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, viene presentata un’ulteriore domanda per l’aiuto alla ristrutturazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1 bis, del suddetto regolamento per la rinuncia ad una quota supplementare, il piano di ristrutturazione da accludere a tale domanda si basa sulla quota totale oggetto di rinuncia e sostituisce il piano di ristrutturazione presentato nell’ambito della prima domanda e accettato a norma dell’articolo 5 del suddetto regolamento.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui la prima domanda e la domanda supplementare siano presentate per ottenere un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006.
2. Se, per uno zuccherificio al quale è stato concesso un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dietro presentazione di una domanda a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, viene presentata un’ulteriore domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1 bis, del suddetto regolamento per la rinuncia ad una quota supplementare al fine di ottenere un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, la domanda precedente può essere riconsiderata per la concessione dell’aiuto a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, a condizione che il piano di ristrutturazione da accludere alla domanda supplementare si basi sulla quota totale oggetto di rinuncia e che detto piano di ristrutturazione sostituisca il piano di ristrutturazione presentato nell’ambito della prima domanda e accettato a norma dell’articolo 5 del suddetto regolamento.
Le stesse disposizioni si applicano per le prime domande presentate per la concessione di un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006, se la domanda supplementare è presentata per ottenere un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), rispettivamente, del suddetto regolamento.»;
11)
all’articolo 13, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Entro il 31 maggio 2008 per la campagna di commercializzazione 2008/2009 ed entro il 31 marzo 2009 per la campagna 2009/2010, la Commissione fissa gli importi da assegnare a ciascuno Stato membro a carico del fondo di ristrutturazione per:»;
12)
il titolo del capo V è sostituito dal seguente:
«PAGAMENTO DEGLI AIUTI E DEL CONTRIBUTO TEMPORANEO PER LA RISTRUTTURAZIONE»;
13)
all’articolo 16, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, qualora l’autorità competente dello Stato membro constati che le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte prima del pagamento di una delle rate, tale pagamento non è subordinato alla costituzione di una cauzione.»;
14)
è inserito il seguente articolo 16 bis:
«Articolo 16 bis
Pagamento dell’aiuto alla ristrutturazione retroattivo ai coltivatori e alle imprese che hanno effettuato una ristrutturazione nel 2006/2007 e nel 2007/2008
1. I pagamenti retroattivi di cui all’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 320/2006 riguardano gli importi che costituiscono la differenza positiva tra l’aiuto concesso alle imprese e ai coltivatori durante le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 e l’aiuto che avrebbe dovuto essere concesso alle condizioni vigenti per la campagna di commercializzazione 2008/2009.
Ai fini dell’applicazione del primo comma, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 30 novembre 2007, le percentuali da essi fissate per i coltivatori e i fornitori di macchinari a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 per tutte le domande di aiuto alla ristrutturazione accolte per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008.
La Commissione fissa per ogni Stato membro gli importi che possono quindi essere concessi retroattivamente.
2. I pagamenti retroattivi sono effettuati nel giugno 2008.
Il disposto dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, si applica in quanto compatibile.»;
15)
all’articolo 22, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Le cauzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, all’articolo 16 bis, paragrafo 2, e all’articolo 18, paragrafo 2, sono svincolate solo se ricorrono le seguenti condizioni:»;
16)
al capo V è aggiunto l’articolo 22 bis seguente:
«Articolo 22 bis
Contributo temporaneo per la ristrutturazione
La riduzione del contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 è dedotta dalla seconda rata versata dalle imprese interessate entro il 31 ottobre 2008, in conformità del suddetto articolo, paragrafo 5, secondo comma, secondo trattino.»;
17)
l’allegato del regolamento (CE) n. 968/2006 è rinumerato e diviene l’allegato I;
18)
è inserito l’allegato II, il cui testo corrisponde a quello dell’allegato del presente regolamento.
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