Art. 1
In vigore dal 25 ott 2007
L' del regolamento (CE) n. 829/2007 è sostituito dal seguente:
«
Per un periodo transitorio avente termine il 30 aprile 2008 gli Stati membri accettano le partite accompagnate da documenti commerciali e certificati sanitari compilati e firmati conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, vigenti sino al 23 luglio 2007.
Fino al 30 giugno 2008 gli Stati membri accettano tali partite purché i documenti commerciali e i certificati sanitari che le accompagnano siano stati compilati e firmati entro il 1o maggio 2008.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:1256:oj#art-1