Art. 1
In vigore dal 24 ott 2007
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue:
1)
al paragrafo 3, la data «31 ottobre 2007» è sostituita da «31 ottobre 2008»;
2)
al paragrafo 4, la lettera b) è modificata come segue:
a)
la data «31 ottobre 2007» è sostituita dalla data «31 ottobre 2008»;
b)
la data «31 dicembre 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008»;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:1246:oj#art-1