Art. 1
In vigore dal 24 ott 2007
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 è modificato come segue:
1)
il capitolo I è modificato come segue:
a)
al punto 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p)
Pepsina, concentrazione: 1:10 000 NF (US National Formulary) corrispondente a 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) corrispondente a 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), oppure pepsina liquida stabilizzata con 660 EP (European Pharmacopoeia) unità/ml minimo;»
b)
al punto 3.I, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
Si aggiungono 10 ± 0,2 g di pepsina oppure 30 ± 0,5 ml di pepsina liquida.»;
2)
il capitolo II è modificato come segue:
a)
al punto A.1, la lettera q) è sostituita dalla seguente:
«q)
Pepsina, concentrazione: 1:10 000 NF (US National Formulary) corrispondente a 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) corrispondente a 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), oppure pepsina liquida stabilizzata con 660 EP (European Pharmacopoeia) unità/ml minimo;»
b)
al punto A.3.II., lettera a), il punto v) è sostituito dal seguente:
«v)
Si aggiungono infine 6 g di pepsina o 18 ml di pepsina liquida. Rispettare rigorosamente l’ordine per evitare la decomposizione della pepsina.»;
c)
al punto C.3.I, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
Si aggiungono infine 7 g di pepsina o 21 ml di pepsina liquida. Rispettare rigorosamente l’ordine per evitare la decomposizione della pepsina.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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