Art. 1

In vigore dal 24 ott 2007
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 è modificato come segue: 1) il capitolo I è modificato come segue: a) al punto 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) Pepsina, concentrazione: 1:10 000 NF (US National Formulary) corrispondente a 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) corrispondente a 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), oppure pepsina liquida stabilizzata con 660 EP (European Pharmacopoeia) unità/ml minimo;» b) al punto 3.I, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Si aggiungono 10 ± 0,2 g di pepsina oppure 30 ± 0,5 ml di pepsina liquida.»; 2) il capitolo II è modificato come segue: a) al punto A.1, la lettera q) è sostituita dalla seguente: «q) Pepsina, concentrazione: 1:10 000 NF (US National Formulary) corrispondente a 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) corrispondente a 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), oppure pepsina liquida stabilizzata con 660 EP (European Pharmacopoeia) unità/ml minimo;» b) al punto A.3.II., lettera a), il punto v) è sostituito dal seguente: «v) Si aggiungono infine 6 g di pepsina o 18 ml di pepsina liquida. Rispettare rigorosamente l’ordine per evitare la decomposizione della pepsina.»; c) al punto C.3.I, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) Si aggiungono infine 7 g di pepsina o 21 ml di pepsina liquida. Rispettare rigorosamente l’ordine per evitare la decomposizione della pepsina.»
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