Art. 1

Modifiche ai programmi

In vigore dal 24 ott 2007
Il regolamento (CE) n. 793/2006 è modificato come segue: 1) nell'articolo 5, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33, e gli articoli da 36 a 41, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»; 2) nell'articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33, e gli articoli da 36 a 41, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»; 3) nell'articolo 29, il primo trattino è sostituito dal seguente: «— per gli aiuti a titolo del regime specifico di approvvigionamento, per l'importazione e l'approvvigionamento di animali vivi, come pure per le misure contemplate nell'articolo 50, nel corso dell’anno,»; 4) l'articolo 49 è sostituito dal seguente: «Articolo 49 Modifiche ai programmi 1.   Le modifiche dei programmi approvati a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate fornendo in particolare le seguenti informazioni: a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma generale; b) gli effetti della modifica previsti; c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni. Tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali gli Stati membri presentano le domande di modifica del programma non più di una volta per anno civile e per programma entro il 30 settembre di ogni anno. Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, le modifiche richieste si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state comunicate. Le modifiche possono applicarsi prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata allo Stato membro entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa comunitaria. Se la modifica comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa lo Stato membro e la modifica stessa non si applica fino a quando la Commissione riceve una modifica che possa essere dichiarata conforme. 2.   In deroga al paragrafo 1, per le modifiche che seguono la Commissione valuta le proposte dello Stato membro e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006: a) l'inserimento nel programma generale di nuove misure o nuovi regimi di aiuto; e b) l'aumento del livello unitario di sostegno già approvato, per ogni misura o regime di aiuto esistenti, di oltre il 50 % dell'importo applicabile al momento in cui è stata presentata la domanda di modifica. 3.   Gli Stati membri sono autorizzati a procedere alle modifiche seguenti, preventivamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1: a) per quanto riguarda i bilanci preventivi di approvvigionamento, modifiche fino al 20 % del livello dei singoli aiuti o modifiche dei quantitativi dei prodotti coperti dal regime di approvvigionamento e, di conseguenza, dell'importo globale dell'aiuto assegnato a favore di ogni gamma di prodotti; e b) nel caso dei programmi comunitari di sostegno a favore della produzione locale, adattamenti non superiori al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura o adattamenti fino al 20 % dell'importo unitario di aiuto, in più o in meno rispetto agli importi in vigore al momento in cui è presentata la richiesta di modifica; c) modifiche derivanti da modifiche dei codici e delle denominazioni delle merci figuranti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*1) utilizzati per identificare i prodotti che beneficiano dell'aiuto, nella misura in cui tali modifiche non comportano una modifica dei prodotti stessi. Tali modifiche non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse possono essere attuate non più di una volta all'anno, salvo in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, o in caso di modifica dei quantitativi dei prodotti che rientrano nei regimi di approvvigionamento o di modifica della nomenclatura statistica e dei codici della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. (*1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.»;" 5) l'articolo 50 è sostituito dal seguente: «Articolo 50 Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica L'importo del finanziamento degli studi, dei progetti dimostrativi, della formazione e delle misure di assistenza tecnica previsti in un programma approvato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 ai fini dell'attuazione di quest'ultimo non può superare l'1 % del totale del finanziamento assegnato a ciascun programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del medesimo regolamento.»
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