Art. 1
Trasmissione dei risultati
In vigore dal 23 ott 2007
Il regolamento (CE) n. 577/98 è modificato come segue:
1)
all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l)
retribuzione del lavoro principale»;
2)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Trasmissione dei risultati
Entro dodici settimane dalla fine del periodo di riferimento gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati dell’indagine, esclusi gli elementi di identificazione diretta.
I dati relativi alla caratteristica “retribuzione del lavoro principale” dell’indagine possono essere trasmessi ad Eurostat entro ventuno mesi dal termine del periodo di riferimento allorché è fatto ricorso a dati amministrativi per trasmettere tali informazioni.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:1372:oj#art-1