Art. 1

Trasmissione dei risultati

In vigore dal 23 ott 2007
Il regolamento (CE) n. 577/98 è modificato come segue: 1) all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) retribuzione del lavoro principale»; 2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Trasmissione dei risultati Entro dodici settimane dalla fine del periodo di riferimento gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati dell’indagine, esclusi gli elementi di identificazione diretta. I dati relativi alla caratteristica “retribuzione del lavoro principale” dell’indagine possono essere trasmessi ad Eurostat entro ventuno mesi dal termine del periodo di riferimento allorché è fatto ricorso a dati amministrativi per trasmettere tali informazioni.»
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