Art. 6

Inammissibilità di deroghe e limitazioni

In vigore dal 23 ott 2007
Inammissibilità di deroghe e limitazioni 1.   Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti nel presente regolamento non possono essere soggetti a limitazioni o esclusioni, segnatamente mediante l’introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto. 2.   Le imprese ferroviarie possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento.
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