Art. 29
Informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti
In vigore dal 23 ott 2007
Informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti
1. Quando vendono biglietti per viaggi ferroviari, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i tour operator informano i passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che loro incombono ai sensi del presente regolamento. Al fine di rispettare tale obbligo di informazione le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i tour operator possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea e messa a disposizione degli stessi soggetti.
2. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni informano adeguatamente i passeggeri nella stazione e a bordo del treno dei dati necessari per contattare l’organismo o gli organismi designati dagli Stati membri a norma dell’.
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