Art. 1
Oggetto
In vigore dal 23 ott 2007
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce regole che disciplinano:
a)
le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l’emissione di biglietti e l’attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;
b)
la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli;
c)
gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo;
d)
la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e l’assistenza alle medesime;
e)
la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami; e
f)
le regole generali in materia di attuazione.
Storico versioni
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