Art. 1

Oggetto

In vigore dal 23 ott 2007
Oggetto Il presente regolamento stabilisce regole che disciplinano: a) le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l’emissione di biglietti e l’attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario; b) la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli; c) gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo; d) la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e l’assistenza alle medesime; e) la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami; e f) le regole generali in materia di attuazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1371:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo