Art. 11

Relazioni

In vigore dal 23 ott 2007
Relazioni Al termine del periodo transitorio di cui all’, paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione sull’attuazione del presente regolamento e sull’evoluzione della fornitura di trasporto pubblico di passeggeri nella Comunità, in cui valuta in particolare l’evoluzione qualitativa dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri e gli effetti delle aggiudicazioni dirette, corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica del presente regolamento.
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Relazioni (Art. 11 Regolamento (UE) 2007/1370) — Testo vigente | Portale Normativo