Art. 3

In vigore dal 23 ott 2007
Le partite di uova per le quali siano stati rilasciati certificati conformi alla decisione 2006/696/CE nella versione anteriore al 1o novembre 2007 possono essere importate nella Comunità per un periodo di 60 giorni successivi a tale data.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2007/1237 — Testo vigente | Portale Normativo