Art. 17
Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)
In vigore dal 22 ott 2007
Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative alle navi battenti la loro bandiera che pescano nella zona di regolamentazione NAFO, ottenute mediante il sistema di controllo dei pescherecci (SCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione (14), siano trasmesse su supporto informatico al segretariato della NAFO in tempo reale.
2. Quando un ispettore avvista nella zona di regolamentazione NAFO un peschereccio per il quale non ha ricevuto dati SCP conformemente alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, egli ne informa sollecitamente il comandante del peschereccio e il segretario esecutivo della NAFO.
Storico versioni
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