Art. 26
In vigore dal 22 ott 2007
In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l’esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».
I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).
Storico versioni
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