Art. 20
In vigore dal 22 ott 2007
1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un’autorizzazione d’importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza di esportazione. Le autorizzazioni d’importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le autorizzazioni d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prolungarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.
3. Le autorizzazioni d’importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione dell’importatore o la sua richiesta di un’autorizzazione d’importazione deve contenere:
a)
il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore;
b)
il nome e l’indirizzo completo dell’importatore;
c)
la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;
d)
il paese d’origine delle merci;
e)
il paese di spedizione;
f)
il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;
g)
il peso netto per ogni voce NC;
h)
il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC;
i)
se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto;
j)
la data e il numero della licenza di esportazione;
k)
qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
l)
la data e la firma dell’importatore.
5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale coperto da un’autorizzazione d’importazione.
6. L’autorizzazione d’importazione può essere rilasciata elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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