Art. 11
In vigore dal 22 ott 2007
1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.
2. I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, purché le merci in oggetto siano presentate all’importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.
Storico versioni
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