Art. 1
In vigore dal 22 ott 2007
All’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1947/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Tuttavia la Finlandia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, può concedere aiuti fino al raccolto 2010 compreso per alcuni quantitativi di sementi, ad eccezione delle sementi di fleolo (Phleum pratense L.), e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti in questo solo Stato membro.
Entro il 31 dicembre 2008 la Finlandia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati degli aiuti autorizzati.»
Storico versioni
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