Art. 108
Finanziamento
In vigore dal 22 ott 2007
Finanziamento
1. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.
2. Le spese relative alle azioni realizzate nell'ambito dei programmi apicoli sono effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno.
Storico versioni
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