Art. 108

Finanziamento

In vigore dal 22 ott 2007
Finanziamento 1.   La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri. 2.   Le spese relative alle azioni realizzate nell'ambito dei programmi apicoli sono effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-108

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Finanziamento (Art. 108 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo