Art. 1

In vigore dal 22 ott 2007
1.   In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, non possono essere presentate domande di titoli di importazione di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079, per l'anno 2007, dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) del 17 dicembre 2007. 2.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1964/2006, non possono essere presentate domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517, per l'anno 2007, dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) del 17 dicembre 2007. 3.   In deroga all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1002/2007, non possono essere presentate domande di titoli di importazione di riso di origine e provenienza egiziana nell'ambito del contingente 09.4094, per l'anno 2007, dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) del 14 dicembre 2007.
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