Art. 2

In vigore dal 17 ott 2007
Per quanto riguarda l’Italia, la Spagna, il Portogallo e Cipro e per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell’aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i mandarini, le clementine e i satsuma consegnati alla trasformazione figurano nell’allegato II del presente regolamento.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2007/1213 — Testo vigente | Portale Normativo