Art. 1
In vigore dal 17 ott 2007
Il regolamento (CE) n. 883/2001 è così modificato:
1)
all'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le misure di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere differenziate secondo la categoria di prodotti e la zona di destinazione. Le zone di destinazione sono le seguenti:
—
zona 1: Africa,
—
zona 2: Asia e Oceania,
—
zona 3: Europa dell'est, compresi i paesi della CEI.
L'elenco dei paesi che compongono ciascuna zona di destinazione è contenuto nell'allegato IV.»;
2)
l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento;
3)
nell'allegato IV, la parte riguardante «Zona 4: Europa occidentale» è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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