Art. 1

In vigore dal 17 ott 2007
Il regolamento (CE) n. 883/2001 è così modificato: 1) all'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le misure di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere differenziate secondo la categoria di prodotti e la zona di destinazione. Le zone di destinazione sono le seguenti: — zona 1: Africa, — zona 2: Asia e Oceania, — zona 3: Europa dell'est, compresi i paesi della CEI. L'elenco dei paesi che compongono ciascuna zona di destinazione è contenuto nell'allegato IV.»; 2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento; 3) nell'allegato IV, la parte riguardante «Zona 4: Europa occidentale» è soppressa.
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