Art. 1

In vigore dal 16 ott 2007
In deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, per determinare il tasso di restituzione applicabile al latte e ai prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c) e all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento, effettuate dal 1o al 14 giugno 2007 secondo la procedura prevista dall’articolo 37 del suddetto regolamento, il giorno preso in considerazione è il 14 giugno 2007.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1208:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2007/1208 — Testo vigente | Portale Normativo