Art. 1
In vigore dal 15 ott 2007
1. I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
3. In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1429/95, la durata di validità dei titoli è limitata al 31 dicembre 2007.
Storico versioni
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