Art. 1

In vigore dal 10 ott 2007
Nell'allegato I, lettera f), del regolamento (CE) n. 1788/2003 la tabella è modificata come segue: 1) la riga relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente: Quantitativi di riferimento per le consegne (tonnellate) Quantitativi di riferimento per le vendite dirette (tonnellate) «Bulgaria 889 000 90 000 » 2) la riga relativa alla Romania è sostituita dalla seguente: Quantitativi di riferimento per le consegne (tonnellate) Quantitativi di riferimento per le vendite dirette (tonnellate) «Romania 1 251 000 1 806 000 »
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