Art. 1
In vigore dal 10 ott 2007
Nell'allegato I, lettera f), del regolamento (CE) n. 1788/2003 la tabella è modificata come segue:
1)
la riga relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:
Quantitativi di riferimento per le consegne
(tonnellate)
Quantitativi di riferimento per le vendite dirette
(tonnellate)
«Bulgaria
889 000
90 000 »
2)
la riga relativa alla Romania è sostituita dalla seguente:
Quantitativi di riferimento per le consegne
(tonnellate)
Quantitativi di riferimento per le vendite dirette
(tonnellate)
«Romania
1 251 000
1 806 000 »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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