Art. 1

Domanda di aiuto alla ristrutturazione da parte dei coltivatori

In vigore dal 9 ott 2007
Il regolamento (CE) n. 320/2006 è modificato come segue: 1) l’articolo 3 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) rinunci a una parte o alla totalità della quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e non utilizzi gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la raffinazione di zucchero di canna greggio. Quest’ultima condizione non si applica: — per il solo impianto di trasformazione in Slovenia, né — per il solo impianto di lavorazione della barbabietola in Portogallo, esistenti al 1o gennaio 2006, né alle raffinerie a tempo pieno quali definite nel punto 13 dell’ del regolamento (CE) n. 318/2006.»; b) al paragrafo 6, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Un importo pari al 10 % dell’aiuto alla ristrutturazione stabilito al paragrafo 5 è riservato: a) ai coltivatori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero che hanno concluso un contratto di fornitura con l’impresa interessata nel corso di un determinato periodo precedente la campagna di commercializzazione di cui al paragrafo 2 per la produzione di zucchero entro la quota pertinente alla quale si è rinunciato; b) ai fornitori di macchinari, privati o imprese, che hanno lavorato sotto contratto con i loro macchinari agricoli per i coltivatori, per i prodotti e nel periodo di cui alla lettera a). Previa consultazione delle parti interessate gli Stati membri stabiliscono il periodo di cui al primo comma.»; c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «7.   Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 i coltivatori di cui al paragrafo 6, lettera a), percepiscono un pagamento supplementare di 237,5 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata. Tale pagamento supplementare è effettuato anche per la campagna di commercializzazione 2009/2010 qualora l’impresa interessata rinunci a una parte o alla totalità della quota di zucchero a lei assegnata a partire da tale campagna di commercializzazione a condizione che la domanda sia presentata entro il 31 gennaio 2008. 8.   Il presente paragrafo si applica: a) alle imprese che hanno rinunciato in tutto o in parte, nell’ambito del regime di ristrutturazione nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 o 2007/2008, alla quota loro assegnata; e b) ai coltivatori interessati dalla rinuncia alla quota di cui alla lettera a). Se gli importi erogati alle imprese e ai coltivatori nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 sono inferiori agli importi che avrebbero ricevuto se avessero ristrutturato alle condizioni applicabili nella campagna 2008/2009, la differenza viene loro versata retroattivamente. Lo stesso vale per i produttori di sciroppo di inulina e i coltivatori di cicoria. Questi ultimi sono considerati, a tal fine, ammissibili al pagamento supplementare di cui al paragrafo 7.»; 2) dopo l’articolo 4, paragrafo 1, è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Le imprese possono presentare una domanda supplementare di aiuto alla ristrutturazione per rinunciare, a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009, ad un’altra parte o alla totalità della quota loro assegnata, entro il 31 marzo 2008 nel caso in cui: — le domande presentate su iniziativa dei coltivatori a norma dell’articolo 4 bis o da un’impresa a norma del paragrafo 1 del presente articolo e intese a rinunciare a una quota a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 sono state accolte, e — la quota così rinunciata corrisponde almeno alla percentuale di ritiro fissata il 16 marzo 2007 dall’, paragrafi 1 o 2, del regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (*1). Tuttavia, le imprese situate in Stati membri nei quali la percentuale di ritiro fissata alla data di cui al secondo trattino del primo comma è pari a 0 possono ricorrere alla possibilità prevista in tale comma, indipendentemente dal fatto che la presentazione delle domande su iniziativa dei coltivatori o da parte delle imprese stesse sia avvenuta in precedenza. (*1)   GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20.»;" 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 4 bis Domanda di aiuto alla ristrutturazione da parte dei coltivatori 1.   Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 i coltivatori di barbabietole da zucchero o canna da zucchero destinate ad essere trasformate in zucchero di quota possono presentare allo Stato membro interessato una domanda diretta per l’ottenimento dell’aiuto di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, accompagnata dall’impegno di cessare le consegne di un determinato quantitativo di barbabietola o di canna da zucchero di quota all’impresa con la quale avevano concluso un contratto di fornitura nel corso della campagna di commercializzazione precedente. In deroga al primo comma, nell’ambito di un accordo interprofessionale si può decidere che solo i coltivatori che hanno concluso contratti di fornitura nella campagna di commercializzazione precedente con una stessa impresa sono autorizzati a presentare la domanda di cui al primo comma a condizione che: — la quota assegnata a detta impresa corrisponda almeno al 10 % della rimanente quota di zucchero fissata per lo Stato membro interessato nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, e — il quantitativo della quota di zucchero a cui detta impresa deve rinunciare sommato al quantitativo della quota di zucchero a cui tutte le imprese hanno già rinunciato nello Stato membro interessato a seguito di precedenti domande a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 corrisponda almeno al 60 % della quota di zucchero fissata per detto Stato membro nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 il 20 febbraio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento a detto allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità. 2.   Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate entro il 30 novembre 2007. Le domande possono essere presentate a partire dal 30 ottobre 2007. 3.   Lo Stato membro interessato redige un elenco delle domande di cui al paragrafo 1, nell’ordine cronologico di presentazione, e comunica alla Commissione e alle imprese interessate il quantitativo totale delle quote cui si riferiscono le domande ricevute entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 2. 4.   Entro il 15 marzo 2008 lo Stato membro interessato, in base all’ordine cronologico di cui al paragrafo 3 e previa verifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, quarto trattino, accoglie le domande dei coltivatori corrispondenti al massimo al 10 % della quota di zucchero assegnata a ciascuna impresa e riduce in proporzione la quota di zucchero dell’impresa corrispondente, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Tuttavia, nel caso di cui al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro interessato accoglie, alle stesse condizioni, le domande dei coltivatori corrispondenti al massimo al 10 % della rimanente quota di zucchero fissata per detto Stato membro nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006. In caso di raggiungimento di uno dei limiti del 10 % di cui al primo comma, lo Stato membro interessato respinge le domande che superano detto limite nell’ordine cronologico di presentazione. L’impresa interessata stabilisce e attua un piano sociale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera f). 5.   In esito all’accettazione delle domande da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 4, l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione da concedere è il seguente: a) per i coltivatori e i fornitori di macchinari, il 10 % dell’importo dell’aiuto corrispondente fissato all’articolo 3, paragrafo 5, lettera c), e per i coltivatori il pagamento supplementare di cui all’articolo 3, paragrafo 7; b) per le imprese, l’importo dell’aiuto corrispondente fissato all’articolo 3, paragrafo 5, lettera c), ridotto del 10 %, oppure del 60 % se l’impresa interessata non rispetta la condizione di cui al paragrafo 4, terzo comma, del presente articolo. 6.   I paragrafi 4 e 5 del presente articolo non si applicano se è stata accolta a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 la domanda di un’impresa, a norma dell’articolo 4, con la quale essa rinuncia ad una quota superiore a quella interessata dalle domande dei coltivatori. Lo stesso vale in qualunque caso se è stata accolta a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 la domanda di un’impresa con la quale essa rinuncia a più del 10 % della sua quota.»; 4) all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «In caso di presentazione di domande supplementari di aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri decidono, previa verifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, quarto trattino, in merito alla concessione dell’aiuto connesso a tali domande entro fine aprile 2008.»; 5) all’articolo 6, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è superiore agli importi e alle aliquote del sostegno fissati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005.»; 6) l’articolo 10, paragrafo 5, è sostituito dal seguente: «5.   La Commissione può decidere di rinviare il pagamento degli aiuti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 finché le risorse finanziarie necessarie saranno state versate al fondo di ristrutturazione o, se le risorse finanziarie necessarie sono disponibili nel fondo suddetto, di anticipare le date del pagamento degli aiuti.»; 7) all’articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 le imprese soggette all’applicazione della percentuale di ritiro fissata il 16 marzo 2007 dall’, paragrafi 1 o 2, del regolamento (CE) n. 290/2007 che rinunciano ad una percentuale della loro quota pari almeno alla medesima percentuale di ritiro, sono esonerate dal versamento di una parte del contributo temporaneo di ristrutturazione da versare per la campagna 2007/2008. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, la riduzione del contributo temporaneo di ristrutturazione è calcolata moltiplicandone l’importo per la percentuale di ritiro fissata a norma dell’, paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 290/2007.»
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