Art. 1

In vigore dal 28 set 2007
Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è modificato come segue. 1) All’, paragrafo 1, la data del «15 febbraio» è sostituita da quella del «1o febbraio». 2) L’articolo 3 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dai seguenti: «In caso di superamento dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma, le spese di ammasso dei prodotti d’intervento non sono più assunte in carico dalla Comunità. Questa disposizione non si applica ai prodotti che non sono stati ritirati dalle scorte d’intervento al 30 settembre dell’anno di esecuzione del piano. I prodotti da ritirare devono essere prelevati dalle scorte di intervento entro un termine di sessanta giorni dalla data di firma del contratto da parte dell’aggiudicatario della fornitura oppure, in caso di trasferimenti, entro un termine di sessanta giorni dalla notifica trasmessa dall’autorità competente dello Stato membro destinatario all’autorità competente dello Stato membro fornitore.»; b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   Per i prodotti da mobilitare sul mercato in applicazione dell’, paragrafo 3, lettere c) e d), le operazioni di pagamento per i prodotti che devono essere forniti dall’operatore devono essere completate entro il 1o settembre dell’anno di esecuzione del piano.» 3) L’articolo 4 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dai seguenti: «1.   L’esecuzione del piano comporta: a) la fornitura dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento; b) la fornitura dei prodotti mobilitati sul mercato comunitario in applicazione delle disposizioni di cui all’, paragrafo 3, lettere c) e d); c) la fornitura di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento. 1 bis.   I prodotti mobilitati sul mercato, di cui al paragrafo 1, lettera b), devono appartenere allo stesso gruppo di prodotti del prodotto temporaneamente indisponibile nelle scorte d’intervento. Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato. Parimenti, qualora non vi sia disponibilità di cereali nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di riso dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di cereali e di prodotti a base di cereali mobilitati sul mercato. La mobilitazione di un determinato prodotto sul mercato può avvenire solamente dopo che siano state attribuite tutte le forniture previste, relative a tutti i quantitativi del prodotto dello stesso gruppo che devono essere ritirati dalle scorte d’intervento in applicazione dell’, paragrafo 3, punto 1, lettera b), compresi i quantitativi da trasferire in applicazione dell’articolo 7. L’autorità nazionale competente informa la Commissione dell’avvio delle procedure di mobilitazione sul mercato.»; b) il paragrafo 2 è modificato come segue: i) la lettera a) è modificata come segue: — al secondo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», — il quinto comma è sostituito dal seguente: «Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l’obbligo, per l’aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell’organismo d’intervento prima di prendere in consegna il prodotto, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*1), per un importo pari al prezzo d’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento, l’esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. In caso di consegna successiva alla fine del periodo di esecuzione del piano di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la cauzione incamerata corrisponde al 15 % dell’importo garantito. L’importo restante della cauzione è inoltre incamerato nella misura di un ulteriore 2 % per giorno di superamento. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d’intervento è messo a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura in pagamento di una fornitura già effettuata. ii) alla lettera b), primo comma, è aggiunta la seguente frase: «Il contratto di fornitura è stipulato con l’aggiudicatario a condizione che quest’ultimo depositi una cauzione equivalente al 110 % dell’importo dell’offerta da lui presentata, intestata all’organismo d’intervento, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.»; c) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis.   I prodotti provenienti dall’intervento o mobilitati sul mercato in applicazione dell’, paragrafo 3, lettere c) e d), o del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo possono essere incorporati o aggiunti ad altri prodotti mobilitati sul mercato per la fabbricazione di derrate alimentari da distribuire in esecuzione del piano.»; d) al paragrafo 4, il secondo comma è soppresso. 4) L’articolo 7 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla seguente: «La spesa è imputata agli stanziamenti di cui all’, paragrafo 3, punto 2).»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   In caso di trasferimento, lo Stato membro destinatario informa lo Stato membro fornitore dell’identità di colui a cui è stata attribuita la fornitura. L’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore dei prodotti mette questi ultimi a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura o di un suo rappresentante debitamente autorizzato, dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall’organismo d’intervento dello Stato membro destinatario. L’autorità competente accerta che la merce sia stata assicurata secondo condizioni appropriate. La dichiarazione di spedizione emessa dall’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore reca una delle diciture riportate nell’allegato I. L’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore notifica senza indugio all’autorità competente dello Stato membro destinatario la data di fine delle operazioni di ritiro. Le spese di trasporto intracomunitario sono sostenute dallo Stato membro destinatario dei prodotti di cui trattasi, per i quantitativi effettivamente presi in consegna.» 5) All’articolo 8 bis, sono aggiunti i seguenti commi: «Tuttavia, il termine di cui al secondo comma può essere sospeso mediante notifica per iscritto all’operatore o all’organizzazione incaricata della distribuzione dei prodotti, qualora i documenti giustificativi presentino gravi anomalie. Il termine continua a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti richiesti, che devono essere trasmessi entro un termine di trenta giorni di calendario. Se i documenti non sono trasmessi entro tale termine, si applica la detrazione di cui al primo comma. Salvo casi di forza maggiore e tenendo conto dell’eventuale sospensione di cui al terzo comma, il mancato rispetto del termine di due mesi previsto dal secondo comma dà luogo ad una riduzione del rimborso allo Stato membro secondo le norme stabilite dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (*2). (*2)   GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.»;" 6) L’articolo 9 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino chiaramente visibile sull’imballaggio la dicitura “aiuto CE” e la riproduzione della bandiera dell’Unione europea, conforme alle istruzioni riportate nell’allegato II;» b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «I controlli delle autorità competenti sono effettuati a partire dalla presa in consegna dei prodotti all’uscita dalle scorte d’intervento o, eventualmente, dalla mobilitazione dei prodotti sul mercato in applicazione dell’, paragrafo 3, lettere c) e d), o dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), durante tutte le fasi del processo di esecuzione del piano e a tutti i livelli della catena di distribuzione. I controlli sono svolti durante l’intero periodo di esecuzione del piano, in tutte le fasi, anche a livello locale.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la regolarità delle operazioni di esecuzione del piano e per prevenire e sanzionare le irregolarità. A tal fine, essi possono segnatamente sospendere la partecipazione degli operatori alle procedure di gara o delle organizzazioni incaricate della distribuzione ai piani annuali, a seconda della natura e della gravità delle inosservanze o delle irregolarità constatate.» 7) L’allegato diventa allegato I e il suo titolo è sostituito dal seguente: «Diciture di cui all’articolo 7, paragrafo 5, quarto comma»; 8) Il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato II.
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