Art. 1
In vigore dal 28 set 2007
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
1)
Nell'articolo 11, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
1o ottobre 2007 per quanto concerne i tenori massimi di deossinivalenolo e zearalenone di cui ai punti 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 e 2.5.10 dell'allegato;»
2)
Nell'allegato, la parte 2 è modificata come segue:
a)
le voci relative al deossinivalenolo (2.4), allo zearalenone (2.5) e alle fumonisine (2.6) sono sostituite dalle voci dell'allegato del presente regolamento;
b)
il testo della nota 20 è sostituito dal seguente: «Il tenore massimo si applica dal 1o ottobre 2007.»;
c)
la nota 21 è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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