Art. 52
Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003
In vigore dal 26 set 2007
Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI, oppure, per quanto riguarda l’olio d’oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, abbiano beneficiato del sostegno di mercato nel periodo rappresentativo di cui all’allegato VII, punto K, oppure, per quanto riguarda le banane, abbiano fruito di compensazioni per la perdita di reddito nel periodo rappresentativo di cui all’allegato VII, punto L, o, per quanto riguarda gli ortofrutticoli, le patate di consumo ed i vivai, abbiano prodotto ortofrutticoli, patate di consumo o vivai, nel periodo rappresentativo fissato dagli Stati membri per i prodotti in questione ai sensi dell’allegato VII, punto M;»
2)
all’, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Per gli ortofrutticoli, le patate di consumo ed i vivai l’importo di riferimento è calcolato e adeguato a norma dell’allegato VII, punto M.»;
3)
l’, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l’intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l’importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999.
Per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, l’importo di riferimento è calcolato sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all’inizio del periodo rappresentativo scelto a norma dell’allegato VII, punto K. Per quanto riguarda le banane, l’importo di riferimento è calcolato sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all’inizio del periodo rappresentativo scelto a norma dell’allegato VII, punto L. Per quanto riguarda gli ortofrutticoli e le patate di consumo e i vivai, l’importo di riferimento è calcolato sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all’inizio del periodo rappresentativo scelto a norma dell’allegato VII, punto M. In questi casi le disposizioni del paragrafo 1 si applicano per analogia.»;
4)
all’, paragrafo 8, è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, qualora si applichi il paragrafo 5, gli Stati membri possono decidere che, per il 2007, i diritti all’aiuto inutilizzati che corrispondono ad un numero equivalente di ettari dichiarati dall’agricoltore ed utilizzati per le patate di consumo o per gli ortofrutticoli non saranno versati nella riserva nazionale.»;
5)
all’, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, di cui all’allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell’aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato a norma dell’allegato VII, punti B, D, F, H e I;
a bis)
nel caso della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, il numero di ettari calcolato a norma dell’allegato VII, punto K, punto 4;
a ter)
nel caso delle banane, il numero di ettari calcolato a norma dell’allegato VII, punto L;
a quater)
nel caso degli ortofrutticoli, delle patate di consumo e dei vivai il numero di ettari calcolato a norma dell’allegato VII, punto M;»
6)
all’, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per “ettari ammissibili” si intendono anche:
a)
le superfici coltivate a luppolo o soggette all’obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione;
b)
le superfici a oliveto;
c)
le superfici coltivate a banane;
d)
le superfici investite a colture permanenti di ortofrutticoli;
e)
i vivai.»;
7)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Tuttavia, per il 2007, negli Stati membri che non si sono avvalsi dell’opzione di cui all’articolo 71 e che non si avvalgono dell’opzione di cui all’, secondo comma, i diritti all’aiuto inutilizzati che corrispondono ad un numero equivalente di ettari dichiarati dall’agricoltore ed utilizzati per le patate di consumo o per gli ortofrutticoli non saranno versati nella riserva nazionale.»;
8)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Uso agricolo del suolo
Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell’, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle colture permanenti. Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare le parcelle per quanto segue:
a)
luppolo:
b)
oliveti,
c)
banane,
d)
colture permanenti di ortofrutticoli;
e)
vivai.
In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, uno Stato membro può decidere, entro il 1o novembre 2007, che fino ad una data che sarà stabilita dallo Stato membro interessato, ma che non sarà posteriore al 31 dicembre 2010, le parcelle ubicate in una o più regioni all’interno di tale Stato membro possono continuare a non essere utilizzate per:
a)
la produzione di uno o più dei prodotti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 ed all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96. In tal caso gli Stati membri possono tuttavia decidere di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all’aiuto nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno; tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono abitualmente raccolti più presto per questioni climatiche; e/o
b)
la produzione di patate di consumo; e/o
c)
i vivai.»;
9)
l’articolo 60, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:
«8. Quando uno Stato membro decide di avvalersi della deroga di cui all’, secondo comma, esso può altresì decidere, entro il 1o novembre 2007, di applicare i paragrafi da 1 a 7 del presente articolo per il medesimo periodo. I paragrafi da 1 a 7 del presente articolo non si applicano in nessun altro caso.»;
10)
all’articolo 63, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Con riguardo all’inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per gli ortofrutticoli, le patate di consumo ed i vivai, gli Stati membri possono decidere entro il 1o aprile 2008 di applicare la deroga di cui al primo comma.»;
11)
l’articolo 64, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. In conformità della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, un massimale per ciascun pagamento diretto previsto negli articoli da 66 a 69.
Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nell’ambito dei massimali nazionali di cui all’, moltiplicato per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli da 66 a 69.
L’importo totale dei massimali fissati è dedotto dai massimali nazionali di cui all’ secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.»;
12)
l’articolo 65, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Per i diritti da concedere agli agricoltori, previa eventuale riduzione a norma dell’, la componente “importo di riferimento” risultante da ciascuno dei pagamenti diretti previsti rispettivamente negli articoli da 66 a 69 è ridotta di una percentuale che sarà stabilita dagli Stati membri nei limiti fissati agli articoli summenzionati e, per i pagamenti diretti di cui all’articolo 68 ter, limitatamente al periodo fissato dagli Stati membri conformemente a detto articolo.»;
13)
dopo l’articolo 68 bis è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 68 ter
Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli
1. Gli Stati membri possono decidere, entro il 1o novembre 2007, di conservare fino al 31 dicembre 2011, fino al 50 % della componente dei massimali nazionali di cui all’ corrispondente a taluni pomodori consegnati alla trasformazione e che erano ammissibili all’aiuto a titolo del regime previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96.
In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.
Il pagamento supplementare è versato agli agricoltori che producono tali pomodori nelle condizioni previste al titolo IV, capitolo 10 octies.
2. Gli Stati membri possono decidere entro il 1o novembre 2007 di conservare:
a)
fino al 31 dicembre 2010, fino al 100 % della componente dei massimali nazionali di cui all’ corrispondente a talune colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali di cui al terzo comma del presente paragrafo, consegnate alla trasformazione e che erano ammissibili all’aiuto a titolo del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96; e
b)
dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, fino al 75 % della componente dei massimali nazionali di cui all’ corrispondente a talune colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali di cui al terzo comma del presente paragrafo, consegnate alla trasformazione e che erano ammissibili all’aiuto a titolo del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96.
In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.
Il pagamento supplementare è corrisposto agli agricoltori che producono uno o più dei prodotti ortofrutticoli consegnati alla trasformazione e che erano ammissibili all’aiuto a titolo dei regimi previsti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96, come stabilito dallo Stato membro interessato, alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 10 octies:
a)
fichi freschi;
b)
agrumi freschi;
c)
uve da tavola;
d)
pere;
e)
pesche e nettarine; e
f)
taluni tipi di prugne derivate dalle prugne “d’Ente”.
3. La componente dei massimali nazionali di cui al paragrafo 1 corrispondente ai pomodori è la seguente:
Stato membro
Importo
(milioni di EUR per anno civile)
Bulgaria
5,394
Repubblica ceca
0,414
Grecia
35,733
Spagna
56,233
Francia
8,033
Italia
183,967
Cipro
0,274
Malta
0,932
Ungheria
4,512
Romania
1,738
Polonia
6,715
Portogallo
33,333
Slovacchia
1,018
4. La componente dei massimali nazionali di cui al paragrafo 2 corrispondente alla produzione di ortofrutticoli diversa dalle colture annuali è la seguente:
Stato membro
Importo
(milioni di EUR per anno civile)
Bulgaria
0,851
Repubblica ceca
0,063
Grecia
153,833
Spagna
110,633
Francia
44,033
Italia
131,700
Cipro
Nel 2008: 4,793
Nel 2009: 4,856
Nel 2010: 4,919
Nel 2011: 4,982
Nel 2012: 5,045
Ungheria
0,244
Romania
0,025
Portogallo
2,900
Slovacchia
0,007 »
14)
l’articolo 71 octies è soppresso;
15)
all’articolo 71 duodecies, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, con riguardo all’inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per gli ortofrutticoli, i nuovi Stati membri possono decidere, entro il 1o aprile 2008 o entro il 1o agosto dell’anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, di applicare la deroga di cui al primo comma.»;
16)
al titolo IV, dopo il capitolo 10 septies sono aggiunti i capitoli seguenti:
«CAPITOLO 10 OCTIES
PAGAMENTI TRANSITORI PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Articolo 110 unvicies
Aiuti transitori alla superficie
1. Qualora siano applicati l’articolo 68 ter, paragrafo 1, o l’articolo 143 ter quater, paragrafo 1, nel corso del periodo menzionato in tali disposizioni può essere concesso a titolo transitorio un aiuto alla superficie alle condizioni previste dal presente capitolo agli agricoltori che producono taluni pomodori, come stabilito dagli Stati membri, che sono consegnati alla trasformazione.
2. Qualora siano applicati l’articolo 68 ter, paragrafo 2, o l’articolo 143 ter quater, paragrafo 2, nel corso del periodo menzionato in tali disposizioni può essere concesso a titolo transitorio un aiuto alla superficie alle condizioni previste dal presente capitolo agli agricoltori che producono taluni prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 2, terzo comma, come stabilito dagli Stati membri, che sono consegnate alla trasformazione.
Articolo 110 duovicies
Importo dell’aiuto ed ammissibilità
1. Gli Stati membri stabiliscono l’importo dell’aiuto per ettaro di coltura di pomodori e di ciascun ortofrutticolo di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 2, terzo comma, sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori.
2. L’importo totale dei pagamenti non deve in nessun caso essere superiore al massimale stabilito conformemente all’articolo 64, paragrafo 2, o all’articolo 143 ter quater.
3. L’aiuto è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
4. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell’aiuto comunitario ad altri criteri obiettivi e non discriminatori, tra cui l’appartenenza degli agricoltori ad un’organizzazione o ad un gruppo di produttori riconosciuti rispettivamente ai sensi degli o 7 del regolamento (CE) n. 1182/2007, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per l’ortofrutticolo (*1).
5. Entro il 1o novembre 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione di applicare gli articoli 68 ter o 143 ter quater, l’importo conservato ai sensi di detti articoli ed i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
CAPITOLO 10 NONIES
PAGAMENTO TRANSITORIO PER I FRUTTI ROSSI
Articolo 110 tervicies
Pagamento per i frutti rossi
1. Nel corso del periodo fino al 31 dicembre 2012 è applicato un aiuto alla superficie a titolo transitorio alle fragole del codice NC 0810 10 00 ed ai lamponi del codice NC 0810 20 10 , consegnati all’industria di trasformazione.
2. L’aiuto è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
3. L’aiuto comunitario è fissato a 230 EUR per ettaro all’anno.
4. Gli Stati membri possono concedere un aiuto nazionale complementare all’aiuto comunitario. L’importo totale dell’aiuto comunitario e nazionale non supera i 400 EUR per ettaro all’anno.
5. L’aiuto è versato soltanto per le superfici nazionali massime garantite assegnate agli Stati membri come segue:
Stato membro
Superficie nazionale garantita
(ettari)
Bulgaria
2 400
Ungheria
1 700
Lettonia
400
Lituania
600
Polonia
48 000
Se la superficie ammissibile all’aiuto in un determinato Stato membro e in un determinato anno supera la superficie nazionale massima garantita l’importo dell’aiuto di cui al paragrafo 3 è ridotto proporzionalmente al superamento della superficie nazionale massima garantita.
6. Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento per i frutti rossi.
(*1)
GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.»;"
17)
l’articolo 143 ter, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Durante il periodo di applicazione di cui al paragrafo 9, i nuovi Stati membri possono decidere, non oltre la data di adesione, di sostituire i pagamenti diretti, ad eccezione dell’aiuto a favore delle colture energetiche, istituito al titolo IV, capitolo 5, e del pagamento transitorio per i frutti rossi istituito al titolo IV, capitolo 10 nonies, con un pagamento unico per superficie che è calcolato a norma del paragrafo 2.»;
18)
il terzo trattino dell’articolo 143 ter, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«—
adeguato ricorrendo alla percentuale pertinente indicata all’articolo 143 bis per l’introduzione graduale dei pagamenti diretti, eccetto per gli importi disponibili a norma del punto K, punto 2, dell’allegato VII o in base al differenziale tra tali importi e quelli effettivamente applicati di cui all’articolo 143 ter bis, paragrafo 4, ed eccetto per gli importi corrispondenti al settore dei prodotti ortofrutticoli a norma dell’articolo 68 ter, paragrafi 3 e 4, o in base al differenziale tra tali importi e quelli effettivamente applicati di cui all’articolo 143 ter ter, paragrafo 4, ed all’articolo 143 ter quater, paragrafo 3.»;
19)
dopo l’articolo 143 ter bis sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 143 ter ter
Pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli
1. In deroga all’articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o novembre 2007, di concedere un pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli agli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico per superficie. Tale pagamento è concesso sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori, quali quelli stabiliti all’allegato VII, punto M, primo comma, e per un periodo rappresentativo previsto in tale comma.
2. Il pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli è concesso entro i limiti della componente del massimale nazionale di cui all’articolo 71 ter corrispondente ai prodotti ortofrutticoli.
3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 ogni nuovo Stato membro interessato può decidere, entro il 1o novembre 2007, in base a criteri obiettivi, di applicare per il pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli un massimale inferiore a quello previsto in tale paragrafo.
4. I fondi resi disponibili per la concessione del pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3.
5. Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli.
6. In caso di eredità effettiva o anticipata, il pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli è concesso all’agricoltore che ha ereditato l’azienda, a condizione che tale agricoltore sia ammissibile al regime di pagamento unico per superficie.
Articolo 143 ter quater
Pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli
1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o novembre 2007, di conservare, fino al 31 dicembre 2011, fino al 50 % della componente dei massimali nazionali di cui all’ che corrisponde ai pomodori del codice NC 0702 00 00 .
In tal caso e nei limiti del massimale fissato secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.
Il pagamento supplementare è versato agli agricoltori che producono pomodori nelle condizioni previste al titolo IV, capitolo 10 octies.
2. In deroga all’articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o novembre 2007, di conservare:
a)
fino al 31 dicembre 2010, fino al 100 % della componente dei massimali nazionali di cui all’articolo 71 quater corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 2, terzo comma;
b)
dal 1o gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2012, fino al 75 % della componente dei massimali nazionali di cui all’articolo 71 quater corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 2, terzo comma.
In tal caso e nei limiti del massimale fissato secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.
Il pagamento supplementare è corrisposto agli agricoltori che producono uno o più degli ortofrutticoli, quali definiti dallo Stato membro interessato, di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 2, terzo comma.
3. I fondi resi disponibili per la concessione del pagamento transitorio per gli ortofrutticoli conformemente ai paragrafi 1 e 2 non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3.
4. Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli.»;
20)
all’articolo 145, dopo la lettera d quater) è inserita la lettera seguente:
«d quinquies)
modalità di applicazione relative all’inclusione dell’aiuto per gli ortofrutticoli, le patate di consumo ed i vivai nel regime di pagamento unico ed ai pagamenti di cui ai capitoli 10 octies e 10 nonies del titolo IV.»;
21)
l’articolo 155 è sostituito dal seguente:
«Articolo 155
Altre disposizioni transitorie
Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153 e nei regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1260/2001 alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all’applicazione degli e dell’allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell’ del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché dalle disposizioni relative ai piani di miglioramento previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 a quelle di cui agli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati negli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all’allegato VII.»;
22)
gli allegati sono modificati in base all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1182:oj#art-52