Art. 31

Cauzione

In vigore dal 26 set 2007
Cauzione 1.   Salvo se altrimenti disposto secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell’importazione dei prodotti nel corso del periodo di validità del titolo. 2.   Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata in tutto o in parte se l’importazione non è effettuata o è effettuata solo parzialmente entro il periodo di validità del titolo.
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Cauzione (Art. 31 Regolamento (UE) 2007/1182) — Testo vigente | Portale Normativo