Art. 1

In vigore dal 26 set 2007
All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2597/97 è aggiunto il comma seguente: «Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), è considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato con una cifra decimale sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura “… % di materia grassa”. Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.»
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