Art. 1
In vigore dal 26 set 2007
Il regolamento (CE) n. 1255/1999 è modificato come segue:
1)
nell’articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per il latte scremato in polvere, a 169,80 EUR/100 kg.»;
2)
l’articolo 6 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto di ogni anno, gli organismi d’intervento acquistano il burro di cui al paragrafo 2 al 90 % del prezzo d’intervento, a condizioni da stabilirsi.
La Commissione può sospendere gli acquisti di burro all’intervento se i quantitativi offerti all’intervento nel periodo di cui al primo comma superano le 30 000 tonnellate nel 2008 e negli anni successivi.
In tal caso gli organismi d’intervento possono procedere ad acquisti nell’ambito di una procedura di gara permanente, a condizioni da stabilirsi.»;
b)
nel paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
c)
il paragrafo 3 è modificato come segue:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. Sono concessi aiuti all’ammasso privato per:
—
il burro non salato prodotto con crema o latte in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’82 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %,
—
il burro salato prodotto con crema o latte in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 % e un tenore massimo, in peso, di sale del 2 %.»;
ii)
il secondo comma è soppresso;
iii)
nel quarto comma le parole «sono immagazzinati la crema o il burro destinatari dell’aiuto» sono sostituite da «è immagazzinato il burro destinatario dell’aiuto» e nel quinto comma sono soppresse le parole «la crema o»;
3)
l’articolo 7 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’organismo d’intervento designato da ciascuno Stato membro acquista, in un’impresa riconosciuta della Comunità, al prezzo d’intervento e a condizioni da stabilirsi, il latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione spray, ottenuto da latte di vacca e prodotto nella Comunità offertogli nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 agosto e:
—
avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 34,0 % di materia secca sgrassata,
—
conforme a requisiti di conservazione da stabilirsi,
—
conforme a condizioni da stabilirsi per quanto riguarda la quantità minima e l’imballaggio.
Il prezzo d’intervento è quello in vigore il giorno della fabbricazione del latte scremato in polvere e si applica al latte scremato in polvere reso al magazzino designato dall’organismo d’intervento. Se il latte scremato in polvere è consegnato ad un magazzino situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato, l’organismo d’intervento assume a proprio carico una quota forfettaria delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi.
Il latte scremato in polvere può essere immagazzinato esclusivamente in magazzini rispondenti a condizioni da stabilirsi.»;
b)
i paragrafi 3 e 5 sono soppressi;
4)
nell’articolo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
le modalità di applicazione del presente capo;»;
5)
nell’articolo 13, primo comma, la lettera b) è soppressa;
6)
nell’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’aiuto comunitario è pari a:
—
18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte.
Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l’importo dell’aiuto viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.»;
7)
l’articolo 26 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all’ possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.»;
b)
al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l’elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di esportazione e le formalità di importazione da espletare nei casi in cui non sia richiesto un titolo di importazione;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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