Art. 1
In vigore dal 20 set 2007
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16o al 18 settembre 2007 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 55,94 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e rilasciati nella misura del 72,83 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale.
2. Fino al 16 novembre 2007, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa orientale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 19 settembre 2007, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 16 novembre 2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1097:oj#art-1