Art. 2

Divieti

In vigore dal 19 set 2007
Divieti La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
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Divieti (Art. 2 Regolamento (UE) 2007/1084) — Testo vigente | Portale Normativo