Art. 2
Divieti
In vigore dal 19 set 2007
Divieti
La pesca del tonno rosso nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo da parte di navi battenti bandiera cipriota, greca, spagnola, maltese o portoghese o immatricolate a Cipro, in Grecia, in Spagna, a Malta o in Portogallo, è vietata dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2007.
Sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette nel corso di tale periodo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1073:oj#art-2