Art. 1
In vigore dal 18 set 2007
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi il cui diametro massimo è superiore a 80 mm (coke 80+) originario della Repubblica popolare cinese e classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704 00 19 10). Il diametro dei pezzi è determinato in conformità della norma ISO 728:1995.
2. L'importo del dazio antidumping provvisorio applicabile ai prodotti descritti al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 227 EUR/t e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, ogniqualvolta quest'ultimo prezzo sia inferiore al prezzo minimo all'importazione.
3. Il dazio antidumping si applica inoltre al coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm spedito in forma di miscugli di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm e di coke di carbone in pezzi di diametro inferiore, a meno che non sia accertato che il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm non rappresenta più del 20 % del peso netto a secco di tale spedizione mista di merce. Il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm contenuto nei miscugli può essere determinato mediante il prelevamento di campioni, conformemente agli articoli 68, 69 e 70 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Nei casi in cui il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm venga determinato sulla base di campioni, questi vengono selezionati in conformità della norma ISO 18238:2006.
4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia proporzionalmente ridotto ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (10), il prezzo minimo all'importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio dovuto corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo franco frontiera comunitaria ridotto, prima dello sdoganamento.
5. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti relative ai dazi doganali.
Storico versioni
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