Art. 1

In vigore dal 17 set 2007
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio su determinati alcoli polivinilici in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione al 4 %) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas e un grado di idrolisi non inferiore a 84,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, classificabili al codice NC ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905 30 00 20) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 10 %. 3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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