Art. 1
In vigore dal 17 set 2007
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici (biossidi di manganese fabbricati mediante un processo elettrolitico), non sottoposti a trattamento termico dopo tale processo, di cui al codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820 10 00 10), originari del Sudafrica.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Delta E.M.D. (Pty) Ltd
14,9 %
A828
Tutte le altre società
14,9 %
A999
3. L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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