Art. 1

In vigore dal 17 set 2007
All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per ogni impresa, la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell'ambito delle quote di cui all'allegato IV e che supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del presente articolo è considerata ritirata ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, oppure, a richiesta dell'impresa interessata da presentarsi entro il 31 gennaio 2007 per lo zucchero ed entro il 30 settembre 2007 per l'isoglucosio, è considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento.»
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