Art. 2
In vigore dal 5 set 2007
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all’ del presente regolamento.
La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1028:oj#art-2