Art. 1
In vigore dal 29 ago 2007
Il regolamento (CE) n. 831/2002 è così modificato:
1)
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’accesso ai dati riservati può essere concesso dall’autorità comunitaria ai ricercatori di enti che fanno parte di una delle seguenti categorie:
a)
università e altri istituti d’istruzione superiore costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro;
b)
centri o istituzioni per la ricerca scientifica costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro;
c)
istituti nazionali di statistica degli Stati membri;
d)
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri;
e)
altre agenzie, organizzazioni o istituzioni, previa ricezione del parere del comitato per il segreto statistico, conformemente alla procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 322/97.»;
2)
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità comunitaria può concedere nei propri locali l’accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:
—
panel europeo delle famiglie,
—
indagine sulle forze di lavoro,
—
indagine comunitaria sull’innovazione,
—
indagine sulla formazione professionale continua,
—
indagine sulla struttura delle retribuzioni,
—
statistiche dell’Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,
—
indagine sull’istruzione degli adulti.
Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»;
3)
all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi, ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:
—
panel europeo delle famiglie,
—
indagine sulle forze di lavoro,
—
indagine comunitaria sull’innovazione,
—
indagine sulla formazione professionale continua,
—
indagine sulla struttura delle retribuzioni,
—
statistiche dell’Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,
—
indagine sull’istruzione degli adulti.
Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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