Art. 1

In vigore dal 28 ago 2007
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio classificabile ai codici NC 7202 21 00 , 7202 29 10 e 7202 29 90 originario della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia. 2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate di seguito è la seguente: Paese Società Aliquota del dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, Qipanjing Industry Park 2,8 A829 Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd Xicha Village 33,7 A830 Tutte le altre società 35,5 A999 Egitto The Egyptian Ferroalloys Company, Cairo 20,4 A831 Egyptian Chemical Industries KIMA, Cairo 18,0 A832 Tutte le altre società 20,4 A999 Kazakstan Tutte le società 33,9 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia Silmak Dooel Export Import, Jegunovce 5,4 A833 Tutte le altre società 5,4 A999 Russia Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant, Chelyabinsk e Kuznetsk Ferroalloy Works, Novokuznetsk 22,8 A834 Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk 18,8 A835 Tutte le altre società 25,5 A999 3.   L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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