Art. 1

Deroga

In vigore dal 27 ago 2007
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue. 1) All’articolo 4 il riferimento a «l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), b bis) e c)» è sostituito dal riferimento a «l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c)». 2) All’articolo 32, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I seguenti obblighi costituiscono esigenze subordinate per il collettore e il primo trasformatore ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85: a) l’obbligo di prendere in consegna le pertinenti quantità di materia prima consegnate dal richiedente, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3; b) l’obbligo di firmare la dichiarazione di consegna di cui all’articolo 27, paragrafo 2; c) l’eventuale obbligo di costituire una cauzione entro il termine stabilito all’articolo 31, paragrafo 1.» 3) All’articolo 33, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri possono decidere di autorizzare i richiedenti ad utilizzare materie prime agricole determinate diverse da quelle previste alla lettera a) del primo comma, a condizione che siano rispettate tutte le idonee misure di controllo.» 4) L’articolo 37 è modificato come segue: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri definiscono una procedura di controllo dell’accreditamento degli operatori prima della pubblicazione dell’elenco di cui al paragrafo 6.»; b) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Se un operatore accreditato risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capitolo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se un collettore o primo trasformatore non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall’autorità competente e/o non fornisce le informazioni di cui all’articolo 38, gli Stati membri prevedono la comminazione di opportune sanzioni pecuniarie.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Se, per negligenza grave, un operatore accreditato trasgredisce le disposizioni del presente capitolo o della normativa nazionale, lo Stato membro può decidere di revocare l’accreditamento per un periodo da esso determinato.»; d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Se uno Stato membro decide di applicare il paragrafo 1, l’aiuto è versato unicamente ai richiedenti che hanno stipulato contratti con collettori o trasformatori accreditati, purché anch’essi siano stabiliti in uno Stato membro che ha deciso di applicare il paragrafo 1.» 5) All’articolo 39, paragrafo 3, il riferimento a «l’articolo 32, paragrafo 2» è sostituito dal riferimento a «l’articolo 32». 6) All’articolo 136, il riferimento «articolo 30, paragrafo 3» è soppresso. 7) All’articolo 138, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l’aiuto al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto non è concesso per l’anno civile considerato, se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o ad un ettaro.» 8) All’articolo 144, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) “primo trasformatore”, l’utilizzatore delle materie prime agricole, ad esclusione del richiedente che utilizza le materie prime nella propria azienda, il quale effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all’allegato XXIII del presente regolamento.» 9) L’articolo 146 è sostituito dal seguente: «Articolo 146 Deroga 1.   In deroga all’articolo 145, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a: a) utilizzare tutti i cereali o tutti i semi oleosi raccolti di cui ai codici NC 1201 00 90 , 1205 10 90 , 1205 90 00 , 1206 00 91 e 1206 00 99 : i) come combustibile per il riscaldamento dell’azienda agricola; ii) per la produzione, all’interno dell’azienda agricola, di energia o di biocarburanti; b) trasformare, nell’azienda agricola, tutta la materia prima raccolta in biogas di cui al codice NC 2711 29 00 . Lo Stato membro può decidere di autorizzare i richiedenti ad utilizzare materie prime agricole determinate diverse da quelle previste alla lettera a) del primo comma, a condizione che siano rispettate tutte le idonee misure di controllo. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 il richiedente si impegna, mediante una dichiarazione che sostituisce il contratto di cui all’articolo 147, a trasformare direttamente la materia prima oggetto di detta dichiarazione; gli articoli da 147 a 164 si applicano in quanto compatibili. 3.   Lo Stato membro che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1 istituisce idonee misure di controllo che garantiscano l’uso diretto della materia prima in azienda o la sua trasformazione in biogas di cui al codice NC 2711 29 00 .» 10) L’articolo 147 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro la data di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, il richiedente presenta all’autorità competente, a corredo della domanda unica, una copia del contratto stipulato con un collettore o un primo trasformatore. Nondimeno, lo Stato membro può decidere che il contratto possa essere stipulato esclusivamente tra il richiedente e un primo trasformatore.»; b) il paragrafo 3 è soppresso. 11) All’articolo 155, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è stata depositata una copia del contratto presso l’autorità competente da cui dipende il richiedente a norma dell’articolo 147, paragrafo 1, e sono state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 145, paragrafo 1;». 12) All’articolo 157, il paragrafo 1 è soppresso. 13) All’articolo 158, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il collettore o il primo trasformatore costituisce la cauzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la modifica della domanda di pagamento per l’anno in questione nello Stato membro interessato, secondo il disposto dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004. Gli Stati membri possono tuttavia rinunciare ad esigere una cauzione alle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85.» 14) L’articolo 159 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, la lettera c) è soppressa; b) al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa. 15) Nel capitolo 16 la sezione 8 è sostituita dalla seguente: «SEZIONE 8 Sistema di accreditamento facoltativo Articolo 160 Sistema di accreditamento facoltativo 1.   In deroga all’articolo 158, gli Stati membri hanno facoltà di istituire un sistema di accreditamento dei collettori e dei primi trasformatori (di seguito “operatori accreditati”). Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma ne danno notifica pubblica entro il 1o novembre dell’anno precedente la sua applicazione. Salvo disposizione contraria della presente sezione, gli Stati membri che applicano il primo comma sono soggetti alle disposizioni del presente capitolo. 2.   Gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 1 adottano le disposizioni e le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capitolo. In particolare, essi stabiliscono le condizioni per l’accreditamento degli operatori in modo da garantire che siano soddisfatti almeno i seguenti criteri: a) per i collettori: i) possedere la capacità amministrativa per esercitare l’attività di collettore e tenere i registri di cui all’articolo 163; ii) avere un rapporto contrattuale con almeno un trasformatore per la consegna di materia prima o aver esercitato attività commerciali per un congruo periodo di tempo; b) per i primi trasformatori: i) possedere la capacità amministrativa per esercitare l’attività di primo trasformatore e tenere i registri di cui all’articolo 163; ii) possedere un’adeguata capacità produttiva per fabbricare almeno uno dei prodotti finiti destinati a fini non alimentari di cui all’allegato XXIII. 3.   Gli Stati membri definiscono una procedura di controllo dell’accreditamento degli operatori prima della pubblicazione dell’elenco di cui al paragrafo 6. 4.   Se un operatore accreditato risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capitolo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se un collettore o primo trasformatore non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall’autorità competente e/o non fornisce i documenti di cui all’articolo 163, gli Stati membri prevedono la comminazione di opportune sanzioni pecuniarie. L’entità della sanzione è determinata in proporzione alla gravità dell’infrazione e all’importo della cauzione incamerata per inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 159. 5.   Se, per negligenza grave, un operatore accreditato trasgredisce le disposizioni del presente capitolo o della normativa nazionale, lo Stato membro può decidere di revocare l’accreditamento per un periodo da esso determinato. 6.   Entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale è concesso l’aiuto ogni Stato membro pubblica un elenco dei collettori e dei primi trasformatori accreditati. 7.   Se uno Stato membro decide di applicare il paragrafo 1, l’aiuto è versato unicamente ai richiedenti che hanno stipulato contratti con collettori o trasformatori accreditati, purché anch’essi siano stabiliti in uno Stato membro che ha deciso di applicare il paragrafo 1.» 16) Gli allegati XX e XXI sono sostituiti dall’allegato del presente regolamento.
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