Art. 1
In vigore dal 27 ago 2007
1. Nell’ambito della gara n. 11/2007 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.
L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.
2. La vendita verte su un quantitativo di 693 375,74 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente:
a)
una partita numerata 123/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
b)
una partita numerata 124/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
c)
una partita numerata 125/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
d)
una partita numerata 126/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
e)
una partita numerata 127/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
f)
una partita numerata 128/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
g)
una partita numerata 129/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
h)
una partita numerata 130/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
i)
una partita numerata 131/2007 CE di un quantitativo di 39 995 hl di alcole a 100 % vol;
j)
una partita numerata 132/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
k)
una partita numerata 133/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
l)
una partita numerata 134/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
m)
una partita numerata 135/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
n)
una partita numerata 136/2007 CE di un quantitativo di 53 380,74 hl di alcole a 100 % vol.
3. Nell’allegato I del presente regolamento, figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.
4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Storico versioni
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