Art. 1

In vigore dal 27 ago 2007
1.   Nell’ambito della gara n. 11/2007 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri. 2.   La vendita verte su un quantitativo di 693 375,74 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente: a) una partita numerata 123/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; b) una partita numerata 124/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; c) una partita numerata 125/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; d) una partita numerata 126/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; e) una partita numerata 127/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; f) una partita numerata 128/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; g) una partita numerata 129/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; h) una partita numerata 130/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; i) una partita numerata 131/2007 CE di un quantitativo di 39 995 hl di alcole a 100 % vol; j) una partita numerata 132/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; k) una partita numerata 133/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; l) una partita numerata 134/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; m) una partita numerata 135/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; n) una partita numerata 136/2007 CE di un quantitativo di 53 380,74 hl di alcole a 100 % vol. 3.   Nell’allegato I del presente regolamento, figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole. 4.   Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
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