Art. 9
Controlli
In vigore dal 21 ago 2007
Controlli
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire idonei controlli atti a garantire che siano rispettate le norme specifiche relative alle merci in reintroduzione di cui al titolo VI, capo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 e alla parte III, titolo I, del regolamento (CEE) n. 2454/93 e ad evitare che siano elusi gli accordi preferenziali con paesi terzi.
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