Art. 1
Elementi dei controlli in loco
In vigore dal 20 ago 2007
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:
1)
l’ è modificato come segue:
a)
al primo comma, il punto 1 bis è sostituito dal seguente:
«1bis
“parcella agricola”: una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore; tuttavia, se nell’ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di utilizzazione di una superficie all’interno di un gruppo di colture, tale utilizzazione specifica limita ulteriormente la parcella agricola;»
b)
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini del presente regolamento, per “nuovi Stati membri” si intendono la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia.»;
2)
all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. in caso di utilizzazione in comune, le autorità competenti procedono alla ripartizione virtuale delle medesime fra gli agricoltori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di tali superfici o al loro diritto di utilizzazione;»
3)
all’articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Se la correzione riguarda la superficie della parcella di riferimento, l’agricoltore dichiara la superficie aggiornata di ogni parcella agricola interessata e, se necessario, indica i nuovi confini della parcella di riferimento.»;
4)
l’articolo 13 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel caso di una domanda relativa alle colture energetiche di cui al titolo IV, capo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve essere corredata di copia del contratto stipulato dal richiedente con il raccoglitore o con il primo trasformatore, a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1973/2004 o, in caso di applicazione dell’articolo 33, paragrafo 2, del suddetto regolamento, una dichiarazione scritta a norma di detto articolo.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«14. L’informazione richiesta nei documenti giustificativi di cui al presente articolo può essere domandata dall’autorità competente se possibile direttamente alla fonte dell’informazione.»;
5)
l’articolo 15 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, il testo del terzo e del quarto comma è sostituito dal seguente:
«Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti.»;
b)
al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, per l’anno 2007, negli Stati membri che applicano l’articolo 48 quater, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 795/2004, le modifiche apportate in conformità del paragrafo 1 del presente articolo sono notificate all’autorità competente entro il 15 giugno. In casi debitamente giustificati, la notifica di tali modifiche è accettata fino a 20 giorni dopo la pubblicazione del regolamento (CE) n. 972/2007 (*1) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
(*1)
GU L 216 del 21.8.2007, pag. 3.»
"
6)
all’articolo 17 bis, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
7)
l’articolo 21, paragrafo 3, è soppresso;
8)
all’articolo 24, paragrafo 1, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:
«f)
ove occorra presentare documenti giustificativi, contratti, dichiarazioni di coltivazione o dichiarazioni scritte a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004 e ove applicabile, tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e nei documenti giustificativi, nei contratti, nelle dichiarazioni di coltivazione o nelle dichiarazioni scritte a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, onde accertare l’ammissibilità della superficie;»;
9)
l’articolo 26 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % degli agricoltori che presentano domanda per il regime di pagamento unico o per il regime di pagamento unico per superficie.
Gli Stati membri provvedono a che i controlli in loco riguardino almeno il 3 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito di ognuno degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;
b)
il paragrafo 2 è modificato come segue:
i)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito del regime per gli ovini e i caprini, indipendentemente dal fatto che la domanda sia presentata nel modulo di domanda unica o separatamente; detti controlli in loco riguardano almeno il 5 % degli animali oggetto della domanda di aiuto; la percentuale è tuttavia elevata al 10 % degli agricoltori se la banca dati informatizzata per gli ovini e i caprini di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 21/2004 non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione.»;
ii)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
il 3 % degli agricoltori le cui parcelle agricole sono dichiarate da un’associazione di produttori che presenta domanda di pagamenti per il luppolo ai sensi dell’articolo 15 bis.»;
10)
l’articolo 27 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco da realizzare nell’ambito del presente regolamento in base ad un’analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’efficienza dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua:
a)
stabilendo la rilevanza di ogni fattore di rischio;
b)
confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all’analisi dei rischi e quelli del campione selezionato a caso di cui al secondo comma;
c)
tenendo conto della situazione specifica dello Stato membro.»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo, sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.»;
11)
all’articolo 28, paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
«d)
il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata dei bovini e/o degli ovini e caprini, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli ed eventuali osservazioni particolari relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione;»;
12)
l’articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 29
Elementi dei controlli in loco
I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatta eccezione per le domande di aiuto che riguardano le sementi a norma dell’articolo 99 del medesimo regolamento. Nondimeno, l’effettiva determinazione delle superfici nell’ambito del controllo in loco può essere limitata ad un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole oggetto di domanda nell’ambito di un regime di aiuto istituito dai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia l’aiuto richiesto. Se il controllo del suddetto campione rivela anomalie, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.
Gli Stati membri possono avvalersi delle tecniche del telerilevamento e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare.»;
13)
all’articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella richiesta dalla norma tecnica applicabile elaborata a livello comunitario.
La tolleranza di misurazione è definita da una zona cuscinetto non superiore ad 1,5 m da applicare al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore a 1,0 ha.
La tolleranza di cui al secondo comma non si applica alle parcelle olivicole la cui superficie è espressa in ettari SIG olivi, conformemente ai punti 2 e 3 dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004.»;
14)
l’articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Articolo 32
Telerilevamento
1. Nei casi in cui si avvale della possibilità, prevista dall’articolo 29, secondo comma, di effettuare controlli in loco mediante telerilevamento, lo Stato membro ricorre:
a)
alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda da controllare, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie;
b)
a ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l’esattezza della dichiarazione in maniera considerata accettabile dall’autorità competente.
2. Qualora per l’anno in corso non sia più possibile procedere mediante telerilevamento, i controlli supplementari di cui all’articolo 26, paragrafo 3, sono effettuati sotto forma di controlli in loco tradizionali.»;
15)
all’articolo 33 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I controlli in loco di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera e), sono effettuati applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 29, dell’articolo 30, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 2, primo e secondo comma, dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’articolo 30, paragrafo 4 e dell’articolo 32.»;
16)
l’articolo 35 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 2, primo comma, lettera b), il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:
«—
dell’esattezza dei dati contenuti nel registro e delle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti degli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 6 mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco,
—
della corrispondenza tra i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e quelli riportati nel registro, su un campione di animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 6 mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco,»;
b)
il paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:
«c)
nel caso del regime di aiuto per gli ovini e i caprini:
—
il controllo, sulla base del registro, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto siano stati detenuti nell’azienda nel corso dell’intero periodo di detenzione,
—
la verifica dell’esattezza dei dati contenuti nel registro nei 6 mesi precedenti il controllo in loco, basata su un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita e certificati veterinari riguardanti i 6 mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco.»;
17)
all’articolo 38, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri applicano, se del caso, le disposizioni di cui al presente titolo.»;
18)
all’articolo 49, paragrafo 1, le lettere d), e) ed f) sono soppresse;
19)
l’articolo 50 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:
«Tuttavia, fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di un regime di aiuti istituito dai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 non è superiore a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.
La disposizione di cui al secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.»;
b)
il paragrafo 6 è soppresso;
20)
all’articolo 53, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafo 3, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l’aiuto a cui l’agricoltore avrebbe diritto ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5 nell’ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o ad un ettaro.»;
21)
all’articolo 54 bis, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Qualora si constati che il tabacco non è stato trapiantato sulla parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 20 giugno dell’anno del raccolto:»;
22)
gli articoli 55 e 56 sono soppressi;
23)
all’articolo 58, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Tuttavia, le vacche nutrici o le giovenche, oggetto di una domanda di aiuto ai sensi dell’articolo 125 o dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono essere sostituite nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti dai suddetti articoli senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell’aiuto richiesto.»;
24)
l’articolo 63 è sostituito dal seguente:
«Articolo 63
Accertamenti relativi ai pagamenti supplementari
Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità, di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri prevedono riduzioni ed esclusioni equivalenti, nella sostanza, a quelle previste dal presente titolo. Nel caso in cui siano concessi pagamenti per superficie o per animali, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della presente parte.»;
25)
all’articolo 73 bis è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Se, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, si riscontra che il numero di diritti concessi ad un agricoltore a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 è inesatto e se tale concessione indebita non incide sul valore totale dei diritti ricevuti dall’agricoltore, lo Stato membro ricalcola i diritti al pagamento e, se del caso, corregge il tipo di titoli concessi all’agricoltore. Tuttavia, questa disposizione non si applica se gli errori avrebbero potuto essere ragionevolmente scoperti dagli agricoltori.»;
26)
all’articolo 76, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro il 15 luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione, per i regimi di aiuto contemplati dal sistema integrato di gestione e di controllo, una relazione sull’anno civile precedente, indicante in particolare:
a)
lo stato di attuazione del sistema integrato, in cui siano in particolare specificate le opzioni scelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e gli organismi di controllo competenti per i controlli dei requisiti e delle disposizioni in materia di condizionalità;
b)
il numero di richiedenti, la superficie complessiva, il totale degli animali e il totale dei quantitativi;
c)
il numero di richiedenti, la superficie complessiva, il totale degli animali e il totale dei quantitativi oggetto di controlli;
d)
le risultanze dei controlli effettuati, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate in conformità del titolo IV;
e)
i risultati dei controlli relativi alla condizionalità eseguiti a norma del titolo III, capo III.»
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